L’esercizio della professione forense è compatibile con l’attività di amministratore di condominio? Qual è, in proposito, l’incidenza della Legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate?
Sono gli interrogativi che il COA di Arezzo ha rimesso al Consiglio Nazionale Forense e a cui quest’ultimo ha dato risposta con parere n. 36 del 20 ottobre 2019.
Secondo il CNF, in particolare, l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla Legge menzionata non configura una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Detta iscrizione rientrerebbe, piuttosto, “nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.
Contestualmente – si legge nel testo del parere - la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla Legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6.
Va quindi “mantenuto fermo” il parere del CNF n. 23/2013 – per come richiamato dal COA di Arezzo – con il quale era stata affermata la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio.
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