Il criterio del raddoppio del compenso nel caso in cui l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, non può essere applicato con rigido automatismo in base al numero delle parti.
Lo stesso, si rammenta, è sancito dall’articolo 4, comma 4 del Decreto ministeriale n. 140/2012, là dove si prevede che: “Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio”.
E’, così, inesatto stabilire che per ogni persona in più rispetto alla prima assistita dal medesimo legale intervenga, indistintamente, il riconoscimento, per quest'ultimo, di un autonomo compenso, senza individuare la soglia massima oltre la quale non è concesso andare.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17797 del 3 luglio 2019.
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