E' erroneo ritenere che l'importo corrisposto a titolo di palmario dalla cliente al proprio avvocato non sia soggetto agli obblighi di fatturazione.
Il cosiddetto "palmario", infatti, costituisce una componente aggiuntiva del compenso, che viene riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale.
La connotazione premiante del palmario non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.
Lo hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 16252 dell'8 giugno 2023, dopo aver ricordato come, ai sensi del Codice deontologico forense, l'avvocato abbia l'obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, e ciò anche quando l'attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del "palmario" convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo.
L'inosservanza di questo precetto, peraltro, ha rilevanza disciplinare: l'obbligo di fatturazione costituisce, infatti, espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l'avvocato è tenuto, non solo in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".