Sono stati pubblicati in data 7 aprile 2016 (con entrata in vigore il 22 aprile 2016) i Decreti del Ministero della Giustizia n. 47 e 48, recanti rispettivamente, le “Disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense” e la “Disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”.
Quanto al nuovo esame di Stato, esso consta innanzitutto della prova scritta, in cui il candidato dovrà redigere un parere motivato in relazione ad un caso concreto. I temi selezionati per la prova saranno trasmessi dal Ministero della giustizia al presidente della commissione tramite Pec tra i 120 ed i 60 minuti precedenti l’inizio della prova medesima.
I candidati potranno portare allo scritto esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che verranno timbrati dalla stessa commissione d’esame. Non saranno invece ammessi appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzate, né tantomeno strumenti informatici di memorizzazione dati.
Per quanto riguarda la prova orale, il cui svolgimento è pubblico e di durata non inferiore ai 45 minuti, l’estrazione delle domande avverrà in modalità informatica, ovvero attraverso un apposito data base istituito presso il Ministero della giustizia. Tuttavia sino alla messa a regime di detto sistema telematico (da realizzarsi entro il 22 aprile 2017) l’estrazione avverrà ancora manualmente.
Ogni componente della commissione o sottocommissione potrà in ogni caso rivolgere al candidato ulteriori domande di approfondimento sull'argomento oggetto del quesito estratto.
Per l’accertamento dell’esercizio della professione sono necessari i seguenti elementi, il cui mancato rispetto comporta la cancellazione dall’Albo:
L'eventuale cancellazione dall'Albo è disposta dal Consiglio dell’Ordine, che deve comunque lasciare all'avvocato almeno 30 giorni di tempo per potere presentare le proprie osservazioni. L’avvocato può inoltre sempre riscriversi se mostra di essere in possesso dei requisiti mancanti.
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