Avvocati: nuovi compensi per fasi e per scaglioni di valore
Pubblicato il 27 giugno 2012
Lo
schema di Regolamento predisposto dal ministero della Giustizia per la definizione dei nuovi corrispettivi dovuti ai professionisti contiene, con riferimento ai compensi per gli avvocati, delle tabelle a cui il giudice potrà fare riferimento al fine della liquidazione delle prestazioni professionali in assenza di un accordo tra legale e cliente. Nel testo viene precisato come la remunerazione degli avvocati avviene per fasi e, rispettivamente, per quella relativa allo studio della controversia, per la fase di introduzione del procedimento, per la fase istruttoria, per la fase decisoria e quella esecutiva.
Le tabelle, ancora in fase di completamento, sono suddivise in due parti in funzione delle controversie civili e di quelle penali.
Per quel che riguarda il settore civile, vengono individuati, in primo grado, sei scaglioni di valore della causa. In sede di appello i detti scaglioni sono i medesimi del primo grado anche se aumentati del 20%. Il valore della causa viene ridotto con riferimento ai procedimenti per ingiunzione, ai precetti, alle espropriazioni e agli affari tavolari.
Con riferimento alla parte penale non viene fatto alcun riferimento a valori del procedimento, ma si prevede, comunque, una remunerazione per fasi non applicabile per le cause al giudice di pace, al gip, al tribunale collegiale e alla Corte d'assise.