Avvocati. No ad una pubblicità suggestiva ed equivoca

Pubblicato il 14 novembre 2012 Secondo la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, - sentenza n. 19705 del 13 novembre 2012 – non è illegittimo per l’organo professionale forense che proceda nell’ambito di un giudizio disciplinare “individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell’attività di acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorché essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale”.

Sulla base di tale assunto, i giudici di legittimità hanno ritenuto non irragionevole la decisione con cui il Consiglio dell’ordine di Monza, prima, il Cnf, poi, avevano disciplinarmente sanzionato quattro avvocati per un messaggio pubblicitario, inserito nel box del giornale “City” di Milano, connotato da slogan sull’attività svolta, “con grafica tale da porre enfasi sul dato economico e contenente dati equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

30/10/2024

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti

25/10/2024

Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze

25/10/2024

Data Breach: azienda multata dal Garante Privacy per sicurezza inadeguata

25/10/2024

Legge di bilancio 2025: novità su Pos, mutui prima casa e fringe benefits per neo assunti

25/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy