Avvocati in pensione Contributo solidarietà ok

Pubblicato il 26 novembre 2016

Per la Corte costituzionale sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, contro le disposizioni di cui al sistema previdenziale forense che, da un lato, prevedono, “in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati” e, dall'altro “non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata”.

Il particolare, il giudice rimettente aveva evidenziato che, mentre fino al 2006 il contributo solidaristico era stato fatto gravare in egual misura su tutti gli avvocati, con le novità introdotte dal Regolamento del 17 marzo 2006, ai pensionati di vecchiaia è stato imposto il pagamento di un contributo soggettivo più elevato rispetto a quello dovuto dagli avvocati non pensionati.

Tale assetto avrebbe suscitato “dubbi di legittimità costituzionale”, quanto meno sotto il profilo della disparità di trattamento.

Atti regolamentari insindacabili

Secondo la Consulta – ordinanza n. 254 del 25 novembre 2016 - il vaglio di costituzionalità delle disposizioni che, come nella specie, sono contenute in atti regolamentari “è ammissibile solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge.

Nel caso in questione, i regolamenti in oggetto sono riconducibili “ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell’ambito della pubblica amministrazione”, assetto realizzato attraverso una “sostanziale delegificazione” della materia.

E la giurisdizione del giudice costituzionale è limitata alla cognizione dell’illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione e non si estende a norme di natura regolamentare, come, appunto, i regolamenti di “delegificazione” .

In tale ipotesi, in definitiva, “data l’insindacabilità dell’atto regolamentare ai sensi dell’art. 134 Cost., nonché l’insussistenza di uno specifico collegamento con la legge, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile”.

 

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