Ribadito dalla Cassazione il principio secondo cui è tenuto all’iscrizione alla gestione separata Inps l’avvocato che, senza esserne iscritto, versa a Cassa Forense solo il contributo obbligatorio derivante dall'iscrizione all'albo avvocati.
Con sentenza n. 317 del 10 gennaio 2020, la Suprema corte ha quindi annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano accolto la domanda di un avvocato che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella gestione separata, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall'INPS in relazione all'attività libero- professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all'albo forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Gli Ermellini hanno ricordato, come detto, il principio già enunciato nelle sentenze nn. 32167/2018, 32166/2018 e 32508/2018, ai sensi del quale "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
Ciò posto, hanno disposto un nuovo esame della vicenda davanti alla corte di appello competente che – si legge nelle conclusioni della decisione - dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l'iscrizione presso la Gestione separata, tenendo conto del fatto che l'obbligo di specie è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante “non solo dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, ed anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione”.
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