Niente Irap a carico dell’avvocatessa neo mamma che, nel periodo seguente alla nascita del figlio, si sia avvalsa della collaborazione di una collega nell'espletamento dell’attività professionale. Manca infatti, in tal caso, il presupposto dell’imposta in questione, ossia l’autonoma organizzazione a carico della contribuente.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, accogliendo il ricorso di una professionista avverso un avviso di accertamento Irap. Secondo gli Ermellini ha errato la Commissione tributaria – che aveva dapprima respinto le ragioni della contribuente – laddove non ha preso in considerazione la nascita del bambino; circostanza determinante evidenti ricadute sull'individuazione della natura e della finalità dell’attività svolta dalla collaboratrice (ai fini, ossia, del giudizio circa la occasionalità o meno della stessa). L’attività professionale della collega, in tal caso, potrebbe essere stata difatti posta in essere per far fronte ad una situazione eccezionale, circoscritta ad un periodo di tempo limitato e legata all'impegno richiesto nel primo periodo di vita del bambino. Da qui – conclude la sentenza n. 17463 del 14 luglio 2017 - l’insussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini Irap.
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