Innovata la procedura di recupero INPS delle spese legali mediante emissione di avviso di addebito, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. La nuova procedura, denominata “RESPEL”, prevede il recupero in via coattiva delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino ricorrente e soccombente.
Nel caso in cui il cittadino non abbia provveduto al pagamento delle somme indicate nell’invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, la procedura “RESPEL” dispone l’emissione dell’avviso di addebito (AVA). Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 1708 del 3 maggio 2019.
L’art. 30, co. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’art. 445-bis del codice di procedura civile, riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, il giudice adito definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ovvero con ordinanza che dispone anche sulle spese.
La statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica ha carattere decisorio e costituisce un credito per l’Istituto Previdenziale.
Sulla base di tali disposizioni è stata realizzata la nuova procedura denominata “RESPEL”.
Il procedimento amministrativo ha inizio con la comunicazione al ricorrente e all’avvocato costituito dell’invito ad adempiere, corredato del modello F24, recante gli estremi del provvedimento giudiziale. Tale atto definisce il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e la liquidazione delle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio in favore dell’INPS.
Inoltre, il provvedimento giudiziale prevede che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito, si procederà al recupero coattivo, mediante trasmissione del credito all’Agente della Riscossione competente.
Con il regolare versamento da parte del cittadino soccombente, nei termini previsti, il procedimento si chiude favorevolmente per l’Istituto Previdenziale senza ulteriori adempimenti da assolvere. Nel caso invece di mancato versamento entro i 60 giorni previsti, l’INPS provvede ad emettere l’avviso di addebito.
Per l’emissione dell’avviso di addebito, l’operatore dovrà:
L’estrazione produrrà una lista nella quale sono presenti i crediti per i quali è possibile procedere all’emissione dell’avviso di addebito, selezionando l’opportuna cella nella prima colonna. Qualora non fosse possibile selezionare tale cella, è necessario verificare il campo “note”.
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