La Cassazione ha accolto il ricorso promosso da una società contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione dalla stessa promossa rispetto ad una comunicazione d’irregolarità ex articolo 36 bis, comma 3, del DPR n. 600/73.
I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che tale comunicazione non fosse impugnabile in quanto non annoverata tra gli atti contro i quali è proponibile ricorso ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 546/92, trattandosi esclusivamente di un invito trasmesso al contribuente per chiarire la sua posizione fiscale, non comportante una pretesa certa e definitiva.
Nel dettaglio, si trattava di un avviso bonario con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rappresentato alla società, all'esito di un controllo automatico sul modello unico, che per il tardivo versamento dell'Irap era conseguita una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta.
La Srl aveva promosso ricorso in sede di legittimità, lamentando una violazione e falsa applicazione di legge in considerazione dell’esclusione, dal novero degli atti autonomamente impugnabili, della comunicazione ex art. 36 bis citato.
Motivo, questo, giudicato fondato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 3466 dell’11 febbraio 2021, ha ricordato l’orientamento ormai consolidato secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 citato, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo e ciò sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria.
Da qui la facoltà, e non lo obbligo, di ricorrere al giudice tributario contro tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili.
Principio questo già confermato dalla Suprema corte anche con specifico riferimento alla comunicazione inviata - come nel caso in esame - a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 3, DPR n. 600/73: anche la comunicazione di irregolarità ex articolo 36 bis, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario.
Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di una comunicazione trasmessa alla società per l'applicazione di una sanzione per ritardato versamento di un'imposta - peraltro in forza di una disciplina che impone l'applicazione della sanzione piena, senza previsioni agevolative - la stessa costituiva una pretesa impositiva compiuta che, pertanto, legittimava la contribuente alla sua impugnazione, precedendo temporalmente la notifica della cartella di pagamento.
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