Avviamento riallineato a due vie

Pubblicato il 09 febbraio 2009 Altra precisazione che l’agenzia delle Entrate ha fornito dopo l’appuntamento di quest’anno di Telefisco 2009 ha riguardato la convenienza a fruire della disciplina del riallineamento. Il Dl 185/08 produce degli effetti anche in considerazione del riallineamento dei valori fiscali e contabili di marchi e avviamento a “doppio regime”. La manovra anti crisi ha, infatti, consentito alle imprese di avere a disposizione una nuova opzione per rendere fiscalmente riconosciuti i maggiori valori iscritti a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda. Infatti, in tali circostanze accanto alla possibilità di mantenere la divergenza tra valori fiscale e valore contabile è ammessa la duplice facoltà di riallineamento che prevede da una parte la possibilità di applicare l’articolo 176 Tuir, che mediante il pagamento in tre rate dell’imposta sostitutiva ( del 12, 14 e 16%) consente di ottenere la possibilità di ammortizzare fiscalmente in 18 anni il maggior valore affrancato; dall’altra, la possibilità di applicare l’articolo 15, comma 10, del Dl 185, che prevede il pagamento in un’unica soluzione del 16%, per ammortizzare il maggior valore iscritto con quote pari a un nono. Dunque, se si confrontano i due sistemi appare evidente come il Dl anti crisi consenta di ridurre il periodo di ammortamento a fronte di una maggiore imposta sostitutiva. Secondo quanto precisato anche dalle Entrate, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva opera a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta nel quale è versata la sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è ammessa a partire dal periodo d’imposta successivo. La norma si estende anche ai soggetti Ias, per i quali è previsto un ambito di applicazione più ampio nel caso in cui sarà confermato che possono essere oggetto di affrancamento anche attività iscritte in bilancio come immateriali anche se diverse da beni in senso giuridico.
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