Nella risoluzione n. 184 di ieri, 25 luglio, l’agenzia delle Entrate ritiene che l’avviamento negativo sostenuto in previsione di perdite future del ramo d’azienda acquisito, produce una sopravvenienza tassabile relativamente alla parte in esubero rispetto agli effettivi risultati realizzati dall’attività accorpata. Quando il ramo non genera più perdite, l’eventuale residuo del fondo genera una sopravvenienza tassabile. L’ammontare degli oneri legati al piano di ristrutturazione per la rimessa in bonis dell’attività, predisposto dalla cedente il ramo, costituisce lo sconto preteso dall’acquirente sul valore del ramo stesso, ciò che infatti genera il badwill. Le Entrate hanno sottolineato che il fondo genera comunque delle sopravvenienze attive nel momento in cui l’ammontare non risulta più giustificato, che vanno di conseguenza tassate.
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