“Avvertito” l’avvocato che non emette ricevuta sull’acconto
Pubblicato il 24 febbraio 2012
E’ stato dichiarato inammissibile dai giudici delle Sezioni unite di Cassazione – sentenza n.
2703 del 23 febbraio 2012 – il ricorso presentato da un legale avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento comminatagli dall’Ordine forense e confermata dal Consiglio nazionale forense in conseguenza del fatto che lo stesso aveva incassato dei soldi, in acconto, da una cliente senza emettere alcuna ricevuta.
La sanzione disciplinare irrogata è stata ritenuta dalla Corte come equa rispetto alla condotta dell’avvocato ed in considerazione della non particolare gravità del fatto e dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato.