E’ da ritenere affetto da "illegittimità derivata" il verbale di contestazione differita della violazione di eccesso di velocità, rilevata a mezzo di autovelox, qualora quest’ultimo sia stato posizionato sul senso di marcia contrapposto rispetto a quello previsto nel decreto prefettizio autorizzativo.
In questo caso, infatti, difetterebbe, a monte, l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo
Se, ossia, il decreto del Prefetto abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia, è in quest’ultimo che possono effettuarsi gli accertamenti tramite rilevatore di velocità.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, con ordinanza n. 23726 depositata il 1° ottobre 2018, di rigetto del ricorso sollevato da un Comune contro la decisione di merito che aveva accolto un'opposizione avverso un verbale di accertamento elevato in ordine alla violazione di cui all'articolo 142 del Codice della strada.
Nella propria decisione, la Suprema corte ha evidenziato che nell’ipotesi in cui, come nella specie, il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada, diventa, conseguentemente, obbligatorio “che l'ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (circa la preventiva segnalazione dell'installazione dell'apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento”.
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