In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di autovelox, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o no sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
E ancora. La validità della multa irrogata per eccesso di velocità accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico è subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata.
Detta necessità, in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione. Questo, a condizione che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza.
Così, in mancanza di un'attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombe sull'amministrazione opposta il relativo onere probatorio.
E' quanto si legge nel testo dell'ordinanza di Cassazione n. 1661 del 22 gennaio 2019.
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