Non è nullo il verbale di constatazione di eccesso di velocità mediante autovelox se non viene indicato che la presenza dell’apparecchio è stata segnalata mediante apposito cartello, purchè la segnaletica sia esistente.
Lo ha affermato la sentenza n. 26633 del 22 ottobre 2018 della Corte di cassazione.
Ai sensi di legge, le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, accertate con autovelox, sono legittime se è rispettato il requisito che sia stata preventivamente segnalata la postazione fissa di rilevamento.
La norma richiede che i segnali stradali e dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.
In mancanza dell’indicazione circa le caratteristiche che deve possedere il segnale di avviso, la segnalazione può avvenire con qualsiasi strumento purchè adeguato: non rileva, quindi, che si tratti di cartello, orizzontale o verticale, o di un segnale luminoso a luce intermittente.
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