Autovelox non tarato Multa nulla

Pubblicato il 17 maggio 2016

Deve considerarsi nulla la multa comminata per eccesso di velocità, ove il Comune abbia omesso di provare la taratura periodica dell’apparecchio autovelox.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una conducente avverso il rigetto della propria opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato dal Comune a mezzo di autovelox.

La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto fondato il motivo di gravame con cui si lamentava la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che il Comune resistente non avesse fornito alcuna prova di aver provveduto alla taratura annuale dell’apparecchio per la rilevazione di velocità.

Mancata previsione di periodica taratura Incostituzionale

Invero, il Tribunale si sarebbe pronunciato senza considerare la sentenza n. 113/2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 45 comma 6 D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Per cui – conclude la seconda sezione civile, con sentenza 9972 del 16 maggio 2016 - alla stregua di detta pronuncia di incostituzionalità, con effetto retroattivo e dunque applicabile ai giudizi pendenti, deve dunque ritenersi che l’art. 45 comma 6 Codice della strada, come integrato dalla Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e della loro taratura.

 

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy