Deve considerarsi nulla la multa comminata per eccesso di velocità, ove il Comune abbia omesso di provare la taratura periodica dell’apparecchio autovelox.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una conducente avverso il rigetto della propria opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato dal Comune a mezzo di autovelox.
La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto fondato il motivo di gravame con cui si lamentava la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che il Comune resistente non avesse fornito alcuna prova di aver provveduto alla taratura annuale dell’apparecchio per la rilevazione di velocità.
Invero, il Tribunale si sarebbe pronunciato senza considerare la sentenza n. 113/2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 45 comma 6 D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Per cui – conclude la seconda sezione civile, con sentenza 9972 del 16 maggio 2016 - alla stregua di detta pronuncia di incostituzionalità, con effetto retroattivo e dunque applicabile ai giudizi pendenti, deve dunque ritenersi che l’art. 45 comma 6 Codice della strada, come integrato dalla Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e della loro taratura.
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