Il provvedimento con cui il Prefetto individua le strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità (autovelox) senza obbligo di fermo del conducente, può includere esclusivamente le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del Codice della strada e non altre.
Deve quindi ritenersi illegittimo - potendo essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione dell’autovelox in una strada urbana che non abbia le caratteristiche minime della strada di scorrimento, in base alla definizione contenuta dal comma 2, lettera d) dell’articolo 2 del Codice stradale.
E’ quanto si desume dalla pronuncia dei giudici di Cassazione n. 5532 del 6 marzo 2017.
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