Autotrasportatori. No al riposo settimanale fruito a bordo del veicolo

Pubblicato il 07 maggio 2018

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 dicembre 2017, relativa alla causa C-102/16, il Dipartimento di Sicurezza del Ministero dell’Interno è intervenuto con circolare prot. n. 3250 del 30 aprile 2018, per chiarire la questione relativa al riposo settimanale fruito dal conducente del camion a bordo del proprio veicolo.

Ricorda, a tal proposito, la circolare che la Corte ha chiarito che il Regolamento CE n. 561/2006 consente al conducente di effettuare i periodi di riposo settimanali ridotti a bordo del veicolo e gli vieta, invece, di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari.

Secondo la Corte, ritenuto che il legislatore ha voluto che i conducenti abbiano la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni di alloggio idonee e adeguate, e considerato che la cabina di un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi, ritenere che i periodi di riposo settimanali regolari possano essere effettuati a bordo del veicolo implicherebbe che un conducente possa effettuare la totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo, contrastando manifestamente con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti perseguito dal regolamento.

Alla luce di quanto sopra, rilevata la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione per tale violazione, il Ministero dell’Interno ha ritenuto - d'intesa con la Direzione Generale per il trasporto Stradale e l'Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente.

Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall'art. 174, comma 7, CdS, nell'ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%).

Infine, poiché la violazione può essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ne conseguirà anche il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

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