Due comunicati dedicati agli autotrasportatori: misura delle deduzioni forfetarie per spese non documentate e compilazione del modello Redditi 2021.
Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 30 giugno 2021, ha fissato anche per il 2021 le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Di conseguenza, è di 48 euro la deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, per i trasporti fatti personalmente dall’imprenditore, oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi.
Per la deduzione è irrilevante il numero di viaggi: essa spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto.
Invece, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione è pari al 35 per cento dell’importo riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
È l’Agenzia delle Entrate, con altro comunicato stampa del 30 giugno, che fornisce indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello stesso.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
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