Autorizzazioni ambientali. Meno oneri per le imprese
Pubblicato il 21 febbraio 2013
Una consistente riduzione degli
oneri burocratici – nonché economici - a carico delle imprese è stata
avviata dal governo con l'approvazione del regolamento attuativo
dell’autorizzazione unica ambientale (AUA). L'attuale normativa
ambientale, che oggi obbliga le piccole e medie imprese a rivolgersi ad
amministrazioni diverse per ottenere le autorizzazioni ambientali
necessarie all’attività produttiva, viene abbandonata a favore di un
sistema più semplificato che include in un solo procedimento sette
autorizzazioni.
IL
REGOLAMENTO
In attuazione di
quanto stabilito nella legge n. 35 del 2012, il Consiglio dei ministri
ha dato il via definitivo all'approvazione del regolamento contenente la
disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
nonché la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia di
normativa ambientale al momento gravanti sulle imprese e sugli impianti
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
L'input semplificativo
dato dalla legge n. 35/2012 prevede che:
- sia un unico ente a
rilasciare l'Aua e che questa sostituisca le
comunicazioni, la notifica e l'autorizzazione oggi richieste alle
imprese;
- il procedimento
richieda adempimenti
proporzionati alla dimensione dell'impresa ed all'attività
esercitata.
Nessun
nuovo onere deve gravare sulle imprese.
SOGGETTI
Le categorie di soggetti interessati
dal nuovo regolamento sono:
- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese;
- impianti non soggetti a
disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Rimangono esclusi
dall'AUA i progetti sottoposti a Via se questa si considera come
sostitutiva di tutti gli atti di assenso nel settore ambientale.
AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE - DOMANDA
La domanda per
l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i seguenti sette titoli abilitativi:
1. autorizzazione agli
scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
terza del D. Leg.vo 152/2006;
2.
comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D. Leg.vo 152/2006
per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dalle aziende ivi previste;
3.
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del D. Leg.vo 152/2006;
4.
autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D. Leg.vo 152/2006;
5. nulla osta
acustico di cui all’articolo 8, commi 4 e 6 della L. 447/1995;
6.
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D. Leg.vo 99/1992;
7. comunicazioni
in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Leg.vo
152/2006. |
L'elenco deve
intendersi non esaustivo potendo regioni e province autonome di Trento
e Bolzano indicare altri atti di comunicazione, notifica ed
autorizzazione da includere nell'AUA.
La semplificazione
attuata dal regolamento governativo risulta di tutta evidenza dove
avanzando una sola richiesta ad un solo ente viene evitato alle imprese
di recarsi presso singoli enti diversi e sottostare a procedure
differenti.
Chi è obbligato a
richiedere un solo titolo abilitativo può non avvalersi dell'Aua.
Il documento individua
lo Sportello Unico
attività produttive (SUAP) come unica autorità per il rilascio dell'AUA
ed anche come unico tramite comunicativo tra richiedente ed autorità
competente.
La domanda,
corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni
previste, deve essere
presentata per via telematica. Lo Sportello unico attività
produttive la trasmette immediatamente, sempre con modalità telematica,
all'autorità competente per la verifica formale.
Se tale autorità
constata che è necessaria una documentazione integrativa, è tenuta a
comunicarlo al Suap precisando gli elementi mancanti ed indicando un
termine per il deposito delle integrazioni. Il Suap gira la richiesta
all'impresa interessata.
Il tempo previsto per effettuare
le verifiche è di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
RILASCIO
DELL'AUA
Se i procedimenti dei
titoli abilitativi di cui si chiede il rilascio prevedono un termine
inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotta il
provvedimento e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo nel termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda.
Rimane fermo il
ricorso alla Conferenza di servizi nelle ipotesi previste dalla
normativa regionale e di settore.
Se l'autorizzazione
unica sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini
di conclusione del procedimento è fissato in misura superiore a 90
giorni, il Suap è tenuto a chiamare in causa la Conferenza di servizi.
In questo caso tale organo è tenuto a fornire la propria
pronuncia entro 120 giorni che si allungano a 150 nel caso di richiesta
di ulteriore documentazione.
L'Autorizzazione unica
ambientale ha validità di 15 anni dal momento del rilascio, anche se da
più parti era stato chiesto di ridurre tale termine.
RINNOVO
Il titolare dell'Aua,
almeno 6 mesi prima
della scadenza, è tenuto ad inviare all'autorità
competente, avvalendosi del tramite del Suap, apposita istanza
corredata dalla documentazione richiesta dalle leggi.
Il termine per la
procedura di rinnovo ricalca quello del rilascio. In attesa che i
soggetti preposti emettano il provvedimento di
rinnovo, l'attività può continuare ad essere esercitata sulla base
della precedente autorizzazione.
Il regolamento, però,
prevede la facoltà dell'autorità competente di imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza:
-> se le
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata impediscono o
pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;
-> se lo
richiedono nuove disposizioni nazionali, regionali o comunitarie.
MODIFICA
DELL'ATTIVITA' O DELL'IMPIANTO
A fronte della
necessità di apportare modifiche
all'attività o all'impianto, il gestore effettua una
comunicazione all'autorità competente; questa ha a disposizione 60
giorni per esprimere il parere.
Se al termine di tale
periodo non vi è stato alcun riscontro, può darsi avvio alla modifica.
Diverso è il
procedimento nel caso in cui la modifica
da apportare sia sostanziale; la domanda di autorizzazione
deve ricalcare le vesti di quella prevista per il rilascio.
Comunque, in tutti i
casi, se l'autorità ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale,
nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, ordina al gestore di
presentare ordinaria domanda di autorizzazione; però, in tale ipotesi,
al gestore è inibito, finché non viene rilasciata l'autorizzazione,
procedere con la modifica.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Le presenti
disposizioni sull'autorizzazione unica ambientale possono essere
applicate alle richieste relative al primo titolo abilitativo che scade
dopo l'entrata in vigore del regolamento.
I procedimenti
precedenti a tale data sono conclusi in base alle normative al tempo
vigenti.
Sarà cura dei
Ministeri competenti approvare un modello semplificato e unificato per
la richiesta dell’Aua.