Autorizzazioni ambientali. Meno oneri per le imprese

Pubblicato il 21 febbraio 2013
Una consistente riduzione degli oneri burocratici – nonché economici - a carico delle imprese è stata avviata dal governo con l'approvazione del regolamento attuativo dell’autorizzazione unica ambientale (AUA). L'attuale normativa ambientale, che oggi obbliga le piccole e medie imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all’attività produttiva, viene abbandonata a favore di un sistema più semplificato che include in un solo procedimento sette autorizzazioni.

IL REGOLAMENTO

In attuazione di quanto stabilito nella legge n. 35 del 2012, il Consiglio dei ministri ha dato il via definitivo all'approvazione del regolamento contenente la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nonché la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia di normativa ambientale al momento gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

L'input semplificativo dato dalla legge n. 35/2012 prevede che:

- sia un unico ente a rilasciare l'Aua e che questa sostituisca le comunicazioni, la notifica e l'autorizzazione oggi richieste alle imprese;

- il procedimento richieda adempimenti proporzionati alla dimensione dell'impresa ed all'attività esercitata.

Nessun nuovo onere deve gravare sulle imprese.

SOGGETTI

Le categorie di soggetti interessati dal nuovo regolamento sono:

- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese;
- impianti non soggetti a disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Rimangono esclusi dall'AUA i progetti sottoposti a Via se questa si considera come sostitutiva di tutti gli atti di assenso nel settore ambientale.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DOMANDA

La domanda per l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i seguenti sette titoli abilitativi:

1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Leg.vo 152/2006;

2. comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D. Leg.vo 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D. Leg.vo 152/2006;

4. autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D. Leg.vo 152/2006;

5. nulla osta acustico di cui all’articolo 8, commi 4 e 6 della L. 447/1995;

6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D. Leg.vo 99/1992;

7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Leg.vo 152/2006.

L'elenco deve intendersi non esaustivo potendo regioni e province autonome di Trento e Bolzano indicare altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione da includere nell'AUA.

La semplificazione attuata dal regolamento governativo risulta di tutta evidenza dove avanzando una sola richiesta ad un solo ente viene evitato alle imprese di recarsi presso singoli enti diversi e sottostare a procedure differenti.

Chi è obbligato a richiedere un solo titolo abilitativo può non avvalersi dell'Aua.

Il documento individua lo Sportello Unico attività produttive (SUAP) come unica autorità per il rilascio dell'AUA ed anche come unico tramite comunicativo tra richiedente ed autorità competente.

La domanda, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste, deve essere presentata per via telematica. Lo Sportello unico attività produttive la trasmette immediatamente, sempre con modalità telematica, all'autorità competente per la verifica formale.

Se tale autorità constata che è necessaria una documentazione integrativa, è tenuta a comunicarlo al Suap precisando gli elementi mancanti ed indicando un termine per il deposito delle integrazioni. Il Suap gira la richiesta all'impresa interessata.

Il tempo previsto per effettuare le verifiche è di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

RILASCIO DELL'AUA

Se i procedimenti dei titoli abilitativi di cui si chiede il rilascio prevedono un termine inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo nel termine di novanta giorni  dalla presentazione della domanda.

Rimane fermo il ricorso alla Conferenza di servizi nelle ipotesi previste dalla normativa regionale e di settore.

Se l'autorizzazione unica sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è fissato in misura superiore a 90 giorni, il Suap è tenuto a chiamare in causa la Conferenza di servizi. In questo caso  tale organo è tenuto a fornire la propria pronuncia entro 120 giorni che si allungano a 150 nel caso di richiesta di ulteriore documentazione.

L'Autorizzazione unica ambientale ha validità di 15 anni dal momento del rilascio, anche se da più parti era stato chiesto di ridurre tale termine.

RINNOVO

Il titolare dell'Aua, almeno 6 mesi prima della scadenza, è tenuto ad inviare all'autorità competente, avvalendosi del tramite del Suap, apposita istanza corredata dalla documentazione richiesta dalle leggi.

Il termine per la procedura di rinnovo ricalca quello del rilascio. In attesa che i soggetti preposti   emettano il provvedimento di rinnovo, l'attività può continuare ad essere esercitata sulla base della precedente autorizzazione.

Il regolamento, però, prevede la facoltà dell'autorità competente di imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza:

-> se le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;

-> se lo richiedono nuove disposizioni nazionali, regionali o comunitarie.

MODIFICA DELL'ATTIVITA' O DELL'IMPIANTO

A fronte della necessità di apportare modifiche all'attività o all'impianto, il gestore effettua una comunicazione all'autorità competente; questa ha a disposizione 60 giorni per esprimere il parere.

Se al termine di tale periodo non vi è stato alcun riscontro, può darsi avvio alla modifica.

Diverso è il procedimento nel caso in cui la modifica da apportare sia sostanziale; la domanda di autorizzazione deve ricalcare le vesti di quella prevista per il rilascio.
Comunque, in tutti i casi, se l'autorità ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale, nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, ordina al gestore di presentare ordinaria domanda di autorizzazione; però, in tale ipotesi, al gestore è inibito, finché non viene rilasciata l'autorizzazione, procedere con la modifica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le presenti disposizioni sull'autorizzazione unica ambientale possono essere applicate alle richieste relative al primo titolo abilitativo che scade dopo l'entrata in vigore del regolamento.

I procedimenti precedenti a tale data sono conclusi in base alle normative al tempo vigenti.

Sarà cura dei Ministeri competenti approvare un modello semplificato e unificato per la richiesta dell’Aua.
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