Autorizzazione paesaggistica in zone vincolate. Competenza esclusiva statale

Pubblicato il 13 dicembre 2017

Mezzi autonomi di pernottamento nei campeggi non rilevanti ai fini urbanistici. Legge regionale illegittima

La Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Legge Regione Campania n. 4/2011, art. 1, comma 129 (Legge finanziaria regionale 2011) nella parte in cui dispone che “non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”, i mezzi autonomi di pernottamento collocati all’interno dei campeggi, quando conservino “i meccanismi di rotazione in funzione”, non possiedano “alcun collegamento di natura permanente al terreno” e presentino “gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze removibili in ogni momento”.

La questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Consiglio di Stato - è sorta nell’ambito di un giudizio di appello, diretto a sindacare l’ordine di demolizione di alcune case mobili, strutture in ferro e roulotte allestite in un’area naturale protetta. In tale contesto, riveste rilievo cruciale la “tutela degli interessi ambientali”, demandata alla potestà amministrativa dell’Ente parco e oggetto delle contrapposte valutazioni delle parti in causa.

Il giudice rimettente, in particolare, lamentava il contrasto della disposizione in esame con l’art. 117 Cost., sul presupposto che la legge regionale invadesse la competenza esclusiva statale in “materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Proprio alla competenza statale, difatti, dovevano essere ricondotte sia la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, secondo i principi dettati dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sia la tutela per le aree protette (Legge quadro sulle aree protette, n. 394/1991).

Mentre la norma regionale censurata – con doglianza dunque accolta dalla Consulta, come si legge nella sentenza n. 246 del 29 novembre 2017 – sarebbe difforme dalle previsioni generali sia dell’art. 146 suddetto D.Lgs. n. 42/2004 (autorizzazione paesaggistica per interventi in zone vincolate), sia dall’art. 13 Legge n. 394/1991, che richiede il nulla osta dell’Ente parco per le opere infisse nel suolo, realizzate nelle aree dei parchi nazionali e “destinate ad immutare con carattere stabile l’assetto edilizio, urbanistico e paesistico di un parco nazionale”.

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