Con la nota n. 335 del 15 gennaio scorso, l’Inail si adegua al dettato del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e sancisce che le aziende che stampano il libro unico del lavoro utilizzando la stampa laser devono richiedere una preventiva autorizzazione all’Ente assicuratore relativa alla stampa ed alla generazione della numerazione automatica.
Pertanto, a decorrere dall'elaborazione del mese successivo alla data di autorizzazione, tutti le aziende che utilizzano la vidimazione in fase di stampa laser come modalità di tenuta del Libro unico del lavoro debbono indicare oltre al numero di autorizzazione dato allo specifico tracciato pre-autorizzato alla casa di software che lo produce, anche il numero e la data dell'autorizzazione alla stampa e generazione della numerazione automatica rilasciata dall'Inail all'Utente.
L’adempimento riguarda le aziende che gestiscono in proprio il Libro unico o si avvalgono dei centri elaborazione dati. Nessuno novità è prevista per i consulenti del lavoro e per gli altri soggetti abilitati, che sono già titolari dell’abilitazione per gestire il registro, come espressamente richiamati dall’articolo 2 del citato Decreto ministeriale.
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