Il nuovo Regolamento europeo n. 2025/486, entrato in vigore il 19 marzo 2025 e reso noto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 marzo 2025, stabilisce i criteri e le procedure da seguire per poter essere riconosciuti come soggetti abilitati a presentare dichiarazioni nell’ambito del meccanismo CBAM.
Il dichiarante CBAM autorizzato è la figura che, dal 1° gennaio 2026, sarà responsabile di assicurare la correttezza e l’affidabilità dei dati relativi ai gas serra generati durante la fabbricazione di prodotti particolarmente inquinanti (ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno).
A partire da ottobre 2023, le aziende dell’Unione Europea sono tenute a tenere sotto controllo e a rendere noti i dati relativi alle emissioni di gas serra legate alla realizzazione dei beni provenienti dall’estero, in applicazione del sistema CBAM (strumento di compensazione del carbonio alle frontiere).
Sebbene la Commissione Europea abbia recentemente proposto di posticipare al 2027 l’avvio della seconda fase del sistema, le disposizioni relative alla figura incaricata della dichiarazione dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2026.
Già dal 28 marzo 2025, però, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti coinvolti negli obblighi CBAM potranno avanzare domanda per essere riconosciuti come soggetti autorizzati a presentare tali dichiarazioni.
Chi intende introdurre merci all’interno dello spazio doganale europeo deve inoltrare, in modalità digitale, una richiesta specifica. Questa regola non si applica agli operatori che commerciano energia elettrica, i quali sono esentati.
Dopo l’invio della richiesta, è responsabilità del soggetto interessato aggiornare le autorità competenti su qualsiasi modifica riguardante le informazioni precedentemente trasmesse.
La procedura di invio deve avvenire attraverso il portale ufficiale CBAM, lo stesso strumento informatico utilizzato per trasmettere alla Commissione Europea i dati sulle emissioni.
L’autorizzazione verrà concessa esclusivamente a persone o entità con sede all’interno dell’Unione Europea, e l’istanza dovrà includere i dati identificativi del richiedente, il numero EORI e l’indicazione dell’attività principale svolta nell’UE.
L’Autorità nazionale competente disporrà di un periodo massimo di 120 giorni, a partire dal momento in cui riceve la richiesta, per valutare e approvare l’autorizzazione. Per le domande inviate prima del 15 giugno 2025, il termine per fornire una risposta sarà esteso a 180 giorni.
Prima di dare esito positivo, l’autorità dovrà attivare un confronto digitale con il richiedente, avviando un dialogo formale entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso in cui venga formulata un’opinione contraria al rilascio dell’autorizzazione, il richiedente avrà la possibilità di inviare eventuali osservazioni entro un arco di 30 giorni. Trascorso tale termine, il rifiuto diventerà definitivo.
Se invece l’autorizzazione viene concessa, lo status di dichiarante CBAM approvato sarà registrato sulla piattaforma dedicata e diventerà ufficiale a partire dalla data dell’iscrizione nel sistema.
Il Regolamento UE n. 2025/486 del 17 marzo 2025 definisce anche i parametri che la Commissione Europea dovrà valutare per decidere se concedere o meno l’abilitazione come dichiarante CBAM.
L’autorizzazione potrà essere rifiutata nei seguenti casi:
NOTA BENE: Una volta approvata, l’abilitazione sarà immediatamente attiva a partire dalla data in cui verrà registrata sulla piattaforma CBAM.
Alla certificazione sarà associato un codice identificativo, collegato al conto CBAM del soggetto autorizzato, e dovrà essere specificato anche lo Stato membro dell’Unione che ha rilasciato il permesso.
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