Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici

Pubblicato il 05 dicembre 2017

Le Dogane trattano, con circolare 14/D/2017, le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 – n. 232/2016 - all'art. 23, D.Lgs. n. 504/95, in materia di autorizzazione all’istituzione ed all’esercizio di un deposito fiscale di prodotti energetici.

Come ha stabilito la direttiva 2008/118/CEE (art. 16, par. 1), l’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale sono subordinati ad autorizzazione, previa sussistenza delle condizioni individuate dallo Stato membro per impedire qualsiasi forma di abuso.

Impianti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa

Per tali impianti è previsto un procedimento semplificato dato che in essi avvengono le operazioni di fabbricazione, trasformazione o lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa.

Si perde il carattere di stabilimento di produzione ove vi sia mancanza od esecuzione in via residuale di lavorazioni a fronte di una contestuale, prevalente, attività di detenzione e commercializzazione di prodotti energetici non utilizzati come materie prime.

Allo stesso modo, non sono considerati stabilimenti di produzione gli impianti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa per i quali trova applicazione il D.M. n. 322/95.

Depositi commerciali di prodotti energetici soprasoglia

In caso di depositi commerciali di prodotti energetici, è possibile istituire un deposito fiscale a seguito dell’adozione da parte dell’Ufficio delle Dogane di un’espressa autorizzazione fondata sulla riscontrata esistenza di determinati presupposti.

Per i depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi (cosiddetti “depositi soprasoglia”), l’autorizzazione a ricevere, detenere e spedire prodotti in sospensione da accisa è subordinata alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto.

Riscontrate le necessità operative e di approvvigionamento, la normativa prevede specifiche situazioni soggettive che, se presenti, portano alla negazione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale ovvero viene sospesa l’istruttoria per il suo rilascio.

Depositi sottosoglia

Un accertamento più ampio, invece, soggiace alla richiesta riguardante i depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi (cosiddetti “depositi sottosoglia”).

Verificata la sussistenza dei presupposti richiesti, l’esercizio dell’impianto deve soddisfare almeno una delle condizioni di operatività previste dall’art. 23, comma 4, lett. a ) e b).

Rilascio dell’autorizzazione

La richiesta di autorizzazione ad istituire un deposito fiscale va presentata, in bollo, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull’impianto.

Alla richiesta, precisa la circolare n. 14 del 4 dicembre 2017, va allegata la planimetria aggiornata del deposito ed una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dell’assetto impiantistico, degli strumenti installati per la determinazione quantitativa delle merci introdotte ed estratte nonché delle procedure attivate per la gestione del deposito.

Nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Ufficio deve emettere un provvedimento espresso e motivato.

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