Autorità indipendenti come organi "giustiziali"

Pubblicato il 04 gennaio 2019

Con sentenza n. 4 del 3 gennaio 2019, la Corte di cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla struttura, allo scopo e alla qualificazione delle autorità di controllo.

La costituzione di queste – precisa la Seconda sezione civile – “si colloca in un'area del tutto estranea alla giurisdizione”.

Le stesse non perseguono, pur con il rispetto del canone d'imparzialità imposto alla Pa, la realizzazione del pubblico interesse in senso tipico, quale tradizionalmente noto al diritto amministrativo, ma svolgono funzione ibrida d'alta verifica, controllo, vigilanza e indirizzo, alla quale viene associata quella sanzionatoria.

L’attività delle autority, a differenza dell'autorità giudiziaria, interviene disciplinando il caso concreto, anche al fine di precostituire regola generale, prevenire e corregge le disfunzioni, indirizzare e coordinare.

Ed è nell'ambito di questa operatività che si colloca l'esercizio del potere sanzionatorio, spesso espletato anche con strumenti di moral dissuasion.

Orbene, nell'esercizio di tale ultima funzione, le autorità indipendenti si pongono quali organi giustiziali, ma non certamente quali organi di giustizia in senso proprio.

Di tal ché, il provvedimento sanzionatorio da esse emesso non costituisce, in alcun modo, una statuizione giudiziale e, pertanto, è soggetto alla verifica giudiziale in senso proprio, a seconda dei casi, davanti al giudice ordinario o a quello amministrativo.

Verifica, questa, garantita dai principi costituzionali sul giusto processo e sull’indipendenza del giudice.

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