Il provvedimento che dispone il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
L'onere della motivazione può ritenersi assolto se il provvedimento si sofferma sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
E' il parametro dell'esigenza anticipatoria della confisca a fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento e, di conseguenza, laddove la confisca è condizionata alla sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice sarà tenuto a spiegare le ragioni della impossibilità di attendere la decisione definitiva del giudizio.
Sono i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 36959/2021 (sentenza "Ellade"), per come richiamati, da ultimo, dalla Sesta sezione penale della Cassazione nel testo della pronuncia n. 31380 del 22 agosto 2022.
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame - che aveva ritenuto legittimo il sequestro preventivo disposto nell'ambito di un'indagine per autoriciclaggio - non aveva fatto buon governo dei ribaditi principi, in quanto aveva motivato solo apparentemente la sussistenza del periculum, ponendo a fondamento dello stesso un rischio di dispersione del patrimonio dei ricorrenti affermato in termini meramente apodittici e prospettato come meramente eventuale, se non congetturale.
Da qui l'annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.
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