L'Associazione bancaria italiana (Abi), con circolare n. 2 del 5 febbraio 2009, sottolinea, nell'approfondire i contenuti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, che l' autoriciclaggio, nel nostro ordinamento penale, non esiste. Per l'Abi, cioè, l'autore del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio. Secondo l'Abi, in particolare, l'art. 2 del dlgs 231 del 2007 contempla solo un'autonoma definizione del fenomeno del riciclaggio che si precisa essere limitata “ai soli fini del presente decreto”.
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