Autoriciclaggio come reato autonomo, ok definitivo dal Senato
Pubblicato il 05 dicembre 2014
Nella seduta del
4 dicembre 2014, l'
Aula del Senato ha proceduto con l'
approvazione definitiva del
disegno di legge contenente disposizioni in materia di
emersione, rientro di capitali all'estero e potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonché in materia di
autoriciclaggio.
La previsione che introduce quest'ultimo reato è contemplata nell'articolo 3 del testo che interviene a modifica degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-quater del Codice penale.
La nuova fattispecie dell'autoriciclaggio
In particolare, dopo l'articolo 648-ter del Codice è inserito l'articolo 648-ter.1 (Autoriciclaggio) che prevede l'applicazione della
pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 in capo al soggetto che, “
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un
delitto non colposo punito
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni la pena irrogata sarà
da uno a quattro anni di reclusione e
da euro 2.500 a euro 12.500
di multa.
Le
pene previste dal primo comma dell'articolo
si applicano comunque se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso nell'ambito di un'
organizzazione criminale.
Fuori dai casi enunciati,
si esclude la punibilità delle condotte per cui il
denaro, i beni o le
altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Un
aumento di pena è prescritto quando i
fatti sono
commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria
o di altra attività professionale.
Per contro, si ha una
riduzione delle penalità fino alla metà
per chi si sia efficacemente adoperato per
evitare che le condotte
siano portate a
conseguenze ulteriori o per
assicurare le
prove del reato e l'
individuazione dei beni,
del
denaro e delle
altre utilità provenienti dal delitto.