Entro il 29 febbraio 2024 i datori di lavoro titolari di PAT dovranno presentare all’INAIL la dichiarazione telematica delle retribuzioni utile a determinare il premio assicurativo dovuto.
Come ogni anno, ferma restando la scadenza di versamento dell’unica o della prima rata (di quattro) al 16 febbraio, la denuncia delle retribuzioni deve essere effettuata telematicamente entro la fine del mese di febbraio utilizzando i servizi online resi disponibili dall’Istituto assicurativo, Invio dichiarazione salari o AL.PI. online.
Dal 5 dicembre 2023, l’INAIL ha, altresì, reso inoltre disponibile ai datori di lavoro/committenti i servizi utili a visualizzare o richiedere le c.d. basi di calcolo, dalle quali sarà possibile prendere nota delle PAT e delle voci tariffarie attive per i periodi di interesse, nonché i tassi medi nazionali e i tassi effettivamente applicati.
Si rammenta che sono obbligati alla dichiarazione dei salari all’INAIL tutti i soggetti aventi una posizione attiva presso l’INAIL a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione.
Ogni anno i datori di lavoro/committenti devono calcolare e comunicare all’INAIL la c.d. denuncia delle retribuzioni avente scadenza il prossimo 29 febbraio 2024.
In tale dichiarazione i datori di lavoro devono:
ATTENZIONE: Come ribadito nella nota 4 dicembre 2023, n. 12298, che riprende quanto già affermato nella circolare 25 giugno 2021, n. 18, i datori di lavoro che abbiano provveduto ad inoltrare una denuncia di cessazione dell’attività (chiusura delle PAT attive) dovranno avvalersi esclusivamente del servizio “Autoliquidazione ditte cessate”. Pertanto, le aziende che nel corso del 2023 hanno utilizzato la sopradetta funzionalità, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, non avranno disponibili le basi di calcolo e non dovranno inviare alcuna “Autoliquidazione 2024”. Laddove le predette imprese non abbiano ancora ricevuto il certificato di cessazione (es. chiusure nell’anno 2023 non ancora lavorate dall’Ente) la dichiarazione delle retribuzioni (solo regolazione) dovrà avvenire per il tramite del servizio Autoliquidazione ditte cessate, pur essendo state elaborate le basi di calcolo.
Come anticipato in premessa, per procedere al corretto calcolo del premio assicurativo è necessario accedere alle informazioni contenute nelle basi di calcolo. Queste, oltre a poter essere scaricate massivamente dal servizio Richiesta basi di calcolo, possono essere scaricate singolarmente dalla sezione Fascicolo aziende > Visualizza comunicazioni ovvero dal servizio Visualizza basi di calcolo.
In tale modello sarà possibile recuperare le indicazioni relative:
Preso atto dei predetti dati e delle retribuzioni effettivamente corrisposte ovvero delle retribuzioni convenzionali, potrà essere predisposta e trasmessa l’autoliquidazione INAIL tramite:
ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2023, alcune polizze speciali, sono soggette al sistema di autoliquidazione del premio assicurativo. Con decreto interministeriale 6 settembre 2022, sono assoggettate a premio ordinario le polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e gli addetti ai frantoi (Circolare INAIL 16 dicembre 2022, n. 45).
Normalmente la retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo corrisponde all’imponibile contributivo INPS ed è rintracciabile sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda.
Tale retribuzione deve intendersi utile al computo per i lavoratori dipendenti, siano essi quadri, impiegati o operai, e deve essere presa a riferimento secondo il criterio di competenza.
Tale retribuzione concerne, in applicazione del c.d. principio di armonizzazione delle basi imponibili, tutte le somme corrisposte e costituenti reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR.
Così come per la materia previdenziale INPS, la retribuzione c.d. effettiva troverà i limiti del minimale contributivo di cui decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge ed annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.
Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando detta retribuzione per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (per l’anno 2023, il minimale di retribuzione oraria dei lavoratori part-time è pari a 8,09 euro, ovverosia il minimale giornaliero di € 53,95 x 6 : 40 ore full time).
Per altre categorie di lavoratori, invece, quali ad esempio i tirocinanti, i familiari, i soci di imprese non artigiane, i collaboratori coordinati e continuativi, per il calcolo del premio assicurativo dovranno prendersi a riferimento le c.d. retribuzioni convenzionali, con i loro limiti minimali e massimali di cui alla circolare INAIL 29 maggio 2023, n. 21 e 8 novembre 2023, n. 47.
Soggetti |
Periodo |
Retr. Annua |
Retr. Mensile |
Retr. Giornaliera |
Soci e collaboratori familiari di ditta non artigiana |
01.01.2023 – 30.06.2023 |
€ 17.780,70 |
€ 1.481,73 |
€ 59,27 |
01.07.2023 – 31.12.2023 |
€ 19.221,30 |
€ 1.601,78 |
€ 64,07 |
|
Intero anno |
€ 18.501,00 |
- |
- |
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Lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti e cococo amm-gestion. |
01.01.2023 – 30.06.2023 |
Min. € 17.780,70 |
€ 1.481,73 |
- |
Max. € 33.021,30 |
€ 2.751,78 |
- |
||
01.07.2023 – 31.12.2023 |
Min. € 19.221,30 |
€ 1.481,73 |
- |
|
Max. € 35.696,70 |
€ 2.751,78 |
- |
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Intero anno |
Min. € 18.501,00 |
- |
- |
|
Max. € 34.359,20 |
- |
- |
||
Collaboratori di impresa familiare ex art. 230-bis, c.c. |
01.01.2023 – 30.06.2023 |
€ 17.852,88 |
€ 1.487,74 |
€ 59,51 |
01.07.2023 – 31.12.2023 |
€ 19.299,09 |
€ 1.608,26 |
€ 64,33 |
|
Intero periodo |
€ 18.576,00 |
- |
- |
|
Dirigenti (massimale) |
01.01.2023 – 30.06.2023 |
€ 33.021,30 |
€ 2.751,78 |
€ 110,07 |
01.07.2023 – 31.12.2023 |
€ 35.696,70 |
€ 2.974,73 |
€ 118,99 |
|
Part – time (max orario) |
Al 30.06.2023 |
€ 13,76 |
- |
|
Dal 01.07.2023 |
€ 14,87 |
- |
||
Lavoratori autonomi dello spettacolo |
Dal 01/01/2023 |
Compensi corrisposti nell’anno nel rispetto del minimale giornaliero di euro 53,95 |
Di seguito si propone un esempio di svolgimento del calcolo del premio assicurativo.
Base di calcolo |
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Regolazione 2023 |
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PAT |
Gest.tariff. |
Voce |
Dal |
Al |
Tasso Medio |
Tasso applicabile |
Tasso applicato |
||
123xx |
Terziario |
0517 |
01/01/23 |
31/12/23 |
4,49 |
4,49 |
4,49 |
||
123xx |
Terziario |
0722 |
01/01/23 |
31/12/23 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
445xx |
Terziario |
0516 |
06/09/23 |
07/09/23 |
7,84 |
7,84 |
7,84 |
||
Rata 2024 |
|||||||||
PAT |
Gest.tariff. |
Voce |
Tasso Medio |
Tasso applicabile |
Tasso applicato |
||||
123xx |
Terziario |
0517 |
4,49 |
4,27 |
4,27 |
||||
123xx |
Terziario |
0722 |
4,00 |
3,80 |
3,80 |
||||
Importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2023 |
€ 377,02 |
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Dati utili al calcolo:
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Autoliquidazione INAIL |
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Regolazione 2023 |
Rata 2024 |
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Voce di tariffa: 0517
Totale V.T. 0517 - premio 2023 = a) + b) = € 199,20
Voce di tariffa: 0722
Totale V.T. 0722 - premio 2023 = c) + d) = € 96,96
Voce di tariffa: 0516
Totale V.T. 0516 - premio 2023 = e) + f) = € 23,76
Totale regolazione anno 2023 = 199,20 + 96,96 + 23,76 = € 319,92 |
Voce di tariffa: 0517
Totale V.T. 0517 - premio 2024 = a) + b) = € 189,45
Voce di tariffa: 0722
Totale V.T. 0722 – premio 2024 = c) + d) = € 92,11
Totale rata anno 2024 = 284,11 + 69,08 = € 281,56
|
||||||||
Totale del premio assicurativo autoliquidazione 2023/2024 |
Premio 2023 (Regolazione) = € 319,92 (+) Premio 2024 (Rata) = € 281,56 (+) Importo anticipato A.P. = € 377,02 (-) Totale dovuto = € 224,46 |
I tassi assicurativi INAIL, determinati sulla base dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali occorsi e denunciati sulle singole voci tariffarie, possono essere soggetti ad oscillazione per due ordini di motivi:
Nel primo caso, l’oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, è determinata dall’INAIL mediante l’elaborazione e la notificazione dei c.d. Modelli 20SM, contenenti i tassi di premio oscillanti per andamento infortunistico aziendale.
Tale tipologia di oscillazione è detta anche automatica ed è applicabile solo successivamente al primo biennio di attività (pari al 5%).
Diversamente, laddove l’impresa abbia provveduto al miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in misura aggiuntiva alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, potrà accedere alla c.d. oscillazione del tasso per prevenzione, trasmettendo telematicamente all’Istituto assicurativo il modello OT23. Tale domanda deve pervenire entro il 29 febbraio per gli interventi effettuati nell’anno precedente.
In tal caso, nel primo biennio la riduzione sarà pari all’8% per la PAT interessata.
Diversamente sulla base del numero di lavoratori-anno del triennio sarà possibile accedere alle seguenti riduzioni:
Lavoratori-anno del triennio della PAT |
Riduzione |
Fino a 10 |
28% |
Da 10,01 a 50 |
18% |
Da 50,01 a 200 |
10% |
Oltre 200 |
5% |
Come specificato nella nota INAIL 27 dicembre 2023, n. 13439, le riduzioni contributive sul premio assicurativo applicabili nell’autoliquidazione 2023/2024 sono:
Per tale ultimo esonero nei termini rivisitati dall’art. 1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero del Lavoro ha specificato che, fermo restando quanto previsto nel precedente elenco, la disposizione non si applica all’INAIL e, pertanto, il predetto esonero riguarda esclusivamente i contributi previdenziali INPS. Lo sgravio di cui alla L. 92/2012 rimane, dunque, applicabile esclusivamente in caso di godimento dell’esonero per i lavoratori (maschi) ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi.
Il datore di lavoro che prevede, per l’anno 2024, di erogare retribuzioni inferiori a quelle risultanti per l’anno 2023 e che intende calcolare il premio dovuto sulla rata con retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate per la regolazione, deve inviare all’INAIL, entro il prossimo 16 febbraio 2024, la c.d. retribuzione del presunto attraverso l’apposito applicativo online, specificando le motivazioni di tale scelta (Licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione; ricorso alla CIG; prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa; ecc.).
ATTENZIONE: La richiesta tramite l’applicativo Riduzione del presunto consente le variazioni delle retribuzioni anche “in aumento” rispetto all’importo inserito in regolazione.
Il premio di autoliquidazione può essere versato in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024 ovvero in 4 rate trimestrali. In tale ultima ipotesi saranno dovuti gli interessi annui i cui coefficienti sono stati resi noti dall’INAIL con la nota 9 gennaio 2024, n. 268.
Atteso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023, pari al 3,76%, l’Istituto assicurativo ha comunicato i seguenti coefficienti:
Nr. rata |
Data di scadenza |
Coefficienti interessi |
1° |
16 febbraio 2024 |
0 |
2° |
16 maggio 2024 |
0,00927123 |
3° |
20 agosto 2024 |
0,01874849 |
4° |
18 novembre 2024 |
0,02822575 |
QUADRO NORMATIVO INAIL – Circolare 29 maggio 2023, n. 21 INAIL - Circolare 8 novembre 2023, n. 47 |
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