Pubblicate le istruzioni operative per quanto riguarda le scadenze per ottemperare all’autoliquidazione INAIL 2021-2022. In particolare, il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata deve essere eseguito entro il 16 febbraio 2022, mentre il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2021 è posto al 28 febbraio 2022. I contributi associativi, invece, devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.
Come di consueto, i datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è “902022”.
Le istruzioni operative sono state riepilogate dall’INPS, con la nota n. 14185 del 29 dicembre 2021.
Come per gli anni passati, i datori di lavoro possono avvalersi del pagamento rateale, che prevede quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. A tal fine è necessario darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
Le scadenze sono le seguenti:
Chiaramente, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022), devono inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2022, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, co. 6 del Dpr. n. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2021, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Di seguito, si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022:
Ad esempio, la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022.
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