Il vigente Regolamento sulla formazione continua degli avvocati (Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014), prevede che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, possono essere valutate, oltre alla partecipazione ad attività formative accreditate, anche altre attività di cosiddetta “autoformazione”, espressamente elencate all’articolo 13 del predetto testo.
L’attribuzione di crediti formativi a seguito dello svolgimento di queste attività viene disposta previa istanza di riconoscimento avanzata dall’avvocato interessato al Consiglio nazionale forense (CNF) o al Consiglio dell’Ordine (COA) di riferimento, a seconda della rispettiva competenza.
A seguire una disamina sulle attività in oggetto e sulla procedura indicata dalla normativa ai fini del relativo riconoscimento e del conseguente accreditamento di crediti formativi anche alla luce delle ultime modifiche introdotte nel febbraio 2016.
Secondo l’articolo 13 del regolamento sulla formazione continua dei legali costituiscono attività di autoformazione:
Per queste attività, il testo di riferimento individua, all’articolo 17, comma 4, quali siano gli organi competenti a concedere il relativo accreditamento di crediti formativi e a cui inoltrare, quindi, istanza di riconoscimento.
In primo luogo, viene previsto che per lo svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività formative sia competente il CNF ovvero il COA, a seconda di chi sia tenuto all’accreditamento dell’iniziativa formativa medesima. Stesso dicasi per la partecipazione a commissioni di studio e a gruppi di lavoro, risultando competente il CNF ovvero il COA a seconda del soggetto che le ha costituite.
Il Consiglio nazionale forense (CNF) viene indicato quale peculiare organo competente per quel che concerne le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi nonché la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario.
Sempre al CNF spetta la competenza circa l’attività di studio e aggiornamento individuale qualora vengano utilizzati sistemi telematici.
Per contro, viene prescritto che sia compito del Consiglio dell’Ordine (COA) valutare l’accreditamento di attività quali i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati, nonché di attività di studio e aggiornamento individuale non svolte utilizzando sistemi telematici.
Il COA di appartenenza dell’iscritto è, inoltre, competente circa la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense.
A tali fini sono costituite, presso il CNF, una Commissione centrale per l’accreditamento della formazione e, presso ogni COA, delle Commissioni per l’accreditamento delle attività formative (Commissioni locale) riservate alla competenza dei Consigli dell’Ordine.
L’articolo 20 del regolamento, dedicato alla determinazione dei crediti formativi, prevede, al suo comma 3, che per le altre attività di autoformazione di cui all’articolo 13 sono concessi crediti formativi nella seguente misura:
L’accreditamento delle attività formative viene concesso, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di formazione, sulla base di precisi criteri la cui valutazione complessiva – si legge nel testo medesimo - “permette di identificare il livello dell’attività formativa e graduare conseguentemente i crediti formativi concessi al singolo evento”.
I criteri considerati sono:
Con particolare riferimento, poi, al riconoscimento di crediti formativi per lo svolgimento delle attività quali saggi e pubblicazioni (attività di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b) del regolamento), viene sancito che lo stesso venga concesso sulla base dei seguenti specifici criteri:
Questa previsione è stata da ultimo introdotta a seguito di delibera immediatamente esecutiva assunta dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2016, a modifica della previgente norma relativa al valore da conferire, ai fini dei crediti formativi, a queste specifiche attività.
Per come spiegato dal CNF con Newsletter n. 293 del 15 marzo 2016, non vi sarebbero più “riferimenti a criteri numerici prefissati per permettere maggiore puntualità nella valutazione del singolo lavoro, che tuttavia deve attenersi a criteri di merito che il nuovo testo del regolamento specifica nell’articolo 21, comma 2 (per esempio natura della rivista giuridica; o il livello di approfondimento del tema trattato)”.
Sempre con riferimento alle pubblicazioni, è stato altresì aggiunto che dette attività saranno valutate dalla Commissione centrale per l’accreditamento a conclusione di ciascun anno formativo (articolo 22, comma 6 del regolamento).
A tal fine, l’interessato dovrà presentare, entro il primo semestre successivo all’anno di riferimento, un’unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante l’anno formativo, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione.
La Commissione centrale si pronuncerà, quindi, sulla relativa domanda entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, provvedendo all’attribuzione del numero di crediti formativi sulla base dei criteri individuati e nel rispetto delle prescrizioni relative al numero minimo e massimo dei crediti attribuibili.
Quadro Normativo |
Consiglio Nazionale Forense - Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 Decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997 Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 |
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