Autocertificazioni senza ritardo
Pubblicato il 23 maggio 2009
Il Consiglio di Stato con la decisione n.
3905 resa nota pochi giorni fa, nel respingere il ricorso di una onlus che si è vista esclusa dal riparto del 5 per mille perché si è resa inadempiente all’obbligo di trasmettere entro il 30 giugno dell’anno di riferimento la prevista dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che confermasse la sussistenza dei requisiti che permettono la richiesta dei benefici, ha concluso che: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, secondo le prescrizioni normative, deve essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno, rappresenta un adempimento costitutivo che è essenziale ai fini dell’ottenimento della quota di riparto. La sua carenza non configura un puro errore formale, ma porta all’esclusione dal beneficio, senza possibilità di appello.