La precisazione è contenuta nella risposta n. 454 del 1° luglio 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate, che conferma la compatibilità tra l'applicazione dell'Iva al 4% per l'acquisto dell'auto da parte del disabile e la detrazione per beni strumentali all'attività eserciatta.
Si fa presente come l’aliquota del 4% sull’acquisto dell’auto sia applicabile al soggetto disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti: ciò è subordinato al possesso della certificazione della commissione medica che attesti la specifica disabilità e al fatto che il veicolo sia appositamente adattato.
Nell’ambito tributario, l‘uso di beni strumentali all’attività lavorativa permette di poter detrarre l'IVA o dedurre i costi relativi al bene in quanto lo stesso è necessario per lo svolgimento dell'attività stessa.
Tale agevolazione non è incompatibile con le norme previste per l’acquisto di veicoli a favore dei disabili.
Infatti, da una parte, il beneficio dell’aliquota ridotta per l’acquisto dell’auto risponde al fine di favorire la sfera personale delle persone che la utilizzano. Dall’altra, l'articolo 19-bis 1, lettera c) del decreto Iva fissa un limite di detrazione al 40% in caso di uso promiscuo del bene senza alcun riferimento all’aliquota, ordinaria o agevolata, applicata per l’acquisto.
In conclusione, il lavoratore autonomo disabile, se in possesso della documentazione necessaria, potrà acquistare l'auto con l'aliquota ridotta del 4 per cento e potrà richiedere l'emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA, potendo il bene essere utilizzato anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
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