Auto, sconti appesi alla Ue

Pubblicato il 05 marzo 2007

Anche se il nodo sul rimborso dell’Iva sui veicoli non detratta in passato, per effetto delle limitazioni nazionali considerate incompatibili con il diritto comunitario, è stato risolto per cui ora è possibile ottenere il rimborso dell’Imposta non detratta per intero o parzialmente (relativa ai costi di acquisizione e gestione delle autovetture), i contribuenti si trovano ancora di fronte ad una difficoltà. Non è stata chiarita, infatti, una cosa importante: quando e con quali modalità ottenere il rimborso. La procedura per la restituzione è fortemente complicata dalla circostanza che l’Iva da recuperare va liquidata al netto dell’Ires e dell’Irap sul minor costo e ciò determina calcoli complessi, soprattutto nel caso di soggetti Irpef come società di persone e imprese familiari. Per le richieste di rimborso sono previste due differenti modalità:

una forfettaria e una analitica.

La prima prevede la presentazione entro il 16 aprile 2007 del modello approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 febbraio 2007, che consente il recupero secondo percentuali forfettarie (40% di detraibilità per la generalità dei contribuenti e 35% per la pesca, la caccia e l’agricoltura). La richiesta forfettaria va presentata esclusivamente in via telematica e sul modello non è richiesta alcuna indicazione dell’ufficio competente. Per tali ragioni, appare difficile che possa essere liquidata celermente dalle strutture periferiche dell’Agenzia. Probabilmente, l’erogazione del rimborso avverrà a livello centrale e in via automatizzata, lasciando agli uffici il compito di gestire le situazioni più complesse.

La seconda modalità consiste nella presentazione di una istanza nella quale il contribuente potrà far valere, comprovandola con debita documentazione, una percentuale di inerenza superiore a quella forfettaria fissata dalle Entrate. La richiesta analitica, formulata ai sensi del Dlgs 546/92, articolo 21, dovrà essere presentata all’ufficio locale dell’Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Probabilmente, se il contribuente ha cambiato la residenza o la sede legale nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006 dovrà presentare l’istanza a ogni ufficio competente nel periodo d’imposta considerato.

Il provvedimento delle Entrate del 22 febbraio scorso nulla prevede per quei soggetti che, pur avendo effettuato acquisti di autoveicoli, carburanti e lubrificanti nel periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, hanno cessato l’attività e, di conseguenza, chiuso la loro posizione Iva. Tali soggetti, dunque, andranno incontro a qualche difficoltà in più per recuperare l’Iva pagata per gli autoveicoli. Analogamente, difficoltà si ravvedono per le società liquidate e per quelle che sono state oggetto di trasformazione aziendale senza estinzione del dante causa: si tratta di trasformazione che si concretizza in una scissione parziale, un conferimento, una cessione o donazione di ramo d’azienda o altro.

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