Auto, ritenute congelate

Pubblicato il 22 marzo 2007

Un comunicato diffuso dal portavoce del vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco, stoppa, sui veicoli in uso promiscuo, le ritenute maggiorate per i fringe benefit ai dipendenti. Esse non si applicano sino ai conguagli.

 

Un’apertura, sempre in materia di auto, viene, poi, dalle dichiarazioni del direttore generale delle Entrate, Massimo Romano, il quale ha annunciato al Senato che l’Agenzia non ha obiezioni alle modifiche dei termini per i rimborsi dell’Iva in scadenza al prossimo 16 aprile, precisando che un intervento in questo senso spetta al Legislatore.

Le modifiche intervenute sul regime tributario delle auto aziendali in uso promiscuo – resesi necessarie per compensare gli effetti della sentenza della Corte Ue sui conti pubblici -  prevedono la determinazione del fringe benefit in capo al dipendente utilizzatore dell’auto in base al valore corrispondente a annui (anziché 4.500) e, per l’impresa, il riconoscimento della deducibilità per il solo importo che costituisce reddito per il dipendente. Le correzioni normative avrebbero dovuto dispiegare effetti a partire dal 2006; le imprese, però, ai soli fini dei versamenti degli acconti delle imposte sui redditi ed Irap relativi al 2006 ed ai periodi successivi, potevano continuare ad applicare le norme previgenti, deducendo interamente il costo dell’auto in uso promiscuo ai dipendenti. Con n. 296/06, è stata rinviata al 2007 l’entrata in vigore del nuovo e maggior valore “convenzionale” dell’auto aziendale, mentre l’Aci comunicava su “Gazzetta” le tariffe chilometriche riferite alla percorrenza annuale di moltiplicata per da utilizzare per tutto il corrente anno. Pertanto, i sostituti d’imposta hanno cominciato ad applicare i nuovi valori sulle auto in uso promiscuo a partire dalle retribuzioni corrisposte a gennaio. Nel comunicato è precisato che la nuova disciplina ha effetto dal 2007, ma che poiché “della stessa non si tiene conto ai fini dei versamenti in acconto”, i datori non avrebbero dovuto effettuare la ritenuta sui valori maggiorati, bensì ancora su quelli in vigore nel 2006.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy