Auto, la stretta salva agenti e rappresentanti

Pubblicato il 28 novembre 2006

La conversione in legge del Dl collegato alla Finanziaria conferma la stretta sul regime fiscale delle auto aziendali e professionali, dando come unica apertura la successiva revisione del nuovo regime di indeducibilità dei costi, condizionata e conseguente alla concessione comunitaria della detraibilità Iva limitata sulle autovetture. Il Dl 262/06, ricalcando la sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-228/05), ha previsto a decorrere dal 2006 una generale indeducibilità per ammortamenti e costi inerenti autovetture aziendali, eccezione fatta per i veicoli esclusivamente strumentali adibiti a uso pubblico o facenti capo ad agenti o rappresentanti. Escluse da ogni restrizione anche le imprese che effettuano produzione o commercio di autoveicoli, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali. Cioè si ribadisce un concetto di strumentalità diretta e non accessoria per le auto aziendali: l’autovettura è strumentale solo se diventa diretta fonte di ricavo, non anche se svolge una funzione puramente strumentale e accessoria. Riguardo al regime agevolativo degli agenti e dei rappresentanti (deducibilità generalizzata all’80% dei costi con il limite di costo storico fino a 25.822,24 euro) la legge di conversione risulta in qualche modo migliorativa in quanto prevede che le limitazioni previste per gli agenti si applichino solo all’ipotesi di auto non esclusivamente strumentali. Per i professionisti, invece, la deducibilità di spese e ammortamenti relative alle autovetture scende dal 50% al 25%, con il solito limite di un’autovettura per professionista o per ogni associato in caso di studio e nell’importo massimo di 18.075,99 euro, quale costo di acquisto dell’auto stessa.      

Le disposizioni introdotte dal decreto legge 262/2006 nella sua versione definitiva hanno effetto a partire dal periodo di imposta in corso all’entrata in vigore del decreto stesso. Ciò nonostante, non si impone alcun ricalcolo dell’acconto a questo fine; sarà, quindi, necessario tener conto esclusivamente dell’indeducibilità delle quote di ammortamento anticipato relativamente alle autovetture, introdotta dal Dl 223/06.

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