Auto, istanze con modello doc

Pubblicato il 24 marzo 2007

Sul Supplemento Ordinario n. 81 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 23 marzo è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 che stabilisce le modalità per recuperare l’Iva sugli acquisti di autovetture e relative spese di gestione, effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le richieste di proroga, dato che la scadenza del 16 aprile è ormai quasi arrivata e i contribuenti sembrano piuttosto preoccupati. Da un punto di vista pratico, è confermata la percentuale di detrazione forfettaria al 40% per tutti i settori, tranne agricoltura, pesca e silvicoltura che applicheranno, invece, l’aliquota al 35%. Il rimborso sarà effettuato al netto delle maggiori imposte corrispondenti ai minori costi derivanti dall’Iva, che viene ora recuperata. L’onere del calcolo cade sul contribuente che lo dovrà indicare nel quadro AR del modello. Sempre nel provvedimento (punto 4) si ribadisce l’obbligo, per le auto già rivendute, di assoggettare a Iva l’intero corrispettivo, scalando dal rimborso la differenza, anche se la detrazione si ferma al 40%.

Sempre in materia di regime fiscale delle auto aziendali si deve ricordare la circolare n. 59/E dell’Amministrazione fiscale del 23 marzo cui l’Agenzia ha confermato l’approccio rigoroso sulle auto a uso solo aziendale. Nel testo si ribadisce il concetto di autovetture che costituiscono beni strumentali: quei mezzi, cioè, senza i quali l’attività non può, in assoluto, esercitarsi prescindendo dalle peculiarità della struttura aziendale. In risposta ad un’istanza di interpello da parte di una società che chiedeva se dopo le modifiche del Dl 262/06 fosse possibile applicare la deduzione integrale dei costi sostenuti per le autovetture aziendali usate dai propri dipendenti per recarsi presso i clienti, l’Agenzia ricorda che già in passato (circolare 1/E/2007) è stato specificato che sono strumentali solo i beni senza i quali l’attività non può essere esercitata. Nel nuovo documento agenziale viene specificato che in assenza di indicazioni, se l’impresa opera quale agente di commercio spetta ancora la deduzione all’80% vigente ante Dl 262/06.

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