Per effetto dell’articolo 2, commi 71 e 72, del Dl 262/06, corretti dalla Finanziaria di quest’anno, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti aziendali – compresi quelli assunti in locazione finanziaria da imprese e professionisti - hanno subito i seguenti cambiamenti:
- l’ammontare da assoggettare a tassazione per il dipendente a titolo di benefit in natura passa dal 30 al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila Km, come desunto dalle tabelle Aci;
- il datore deduce, a partire dal periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006, un importo pari a quello che costituisce reddito di lavoro dipendente;
- analoghi effetti investono i veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori.
Sono dunque maggiori gli obblighi a carico del beneficiario, mentre minori sono i costi deducibili per l’impresa, ma restano numerose le incertezze sulla tassazione di plusvalenze e minusvalenze realizzate all’atto della vendita del veicolo: la regola è fissata dall’articolo 164, comma 2 del Tuir, in base al quale plus e minus rilevano “nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato”. Ma tale regola – valida finché per questi beni l’imponibilità del benefit assicurava la totale deducibilità dei costi (sino al 2005) - non ha più senso dal momento che in caso di cessione di auto assegnata in uso promiscuo al dipendente non vi è alcuna certezza, dal periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006, sull’ammontare dell’ammortamento resosi deducibile per tali veicoli.
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