Nella giornata di mercoledì, l’Economia ha diffuso un comunicato stampa contenente una risposta favorevole al contribuente sulle modalità applicative dell’incremento del fringe benefit (si veda l’Edicola di ieri, 22 marzo – ndr) derivante dall’assegnazione di veicoli aziendali al dipendente ed ai collaboratori. La nota ministeriale consente, infatti, al sostituto e al sostituito di corrispondere meno contributi e/o subire minori ritenute fiscali, con immediati effetti sulle retribuzioni di prossima elaborazione. Il Dl 262/2006 (articolo 2, comma 71) ha introdotto correzioni all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, cambiando la quantificazione forfettaria del compenso in natura per l’uso promiscuo dei detti veicoli: il compenso è fissato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15mila chilometri. Il computo è effettuato sulla base del costo chilometrico d’esercizio desumibile dalla tariffa Aci relativa al mezzo, al netto del trattenuto o pagato dal dipendente al datore nel medesimo periodo d’imposta per l’utilizzo privato del mezzo stesso. Con 2007 – comma 324 - è stata disposta l’applicazione dal periodo d’imposta 2007.
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