Auto al dipendente, mini-ritenute

Pubblicato il 18 aprile 2007

La circolare 21 di ieri consente al Fisco il completamento - rispetto al comunicato stampa dell’Economia diramato il 21 marzo scorso - del quadro in materia di trattamento delle auto aziendali. In effetti, la determinazione del fringe benefit è, anch’essa, interessata da diverse correzioni normative negli ultimi mesi del 2006: il dl disposto l’incremento della percentuale che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente dal 30 al 50%, da calcolare sulla base delle tabelle Aci per una percorrenza corrispondente a 15 mila chilometri (la disposizione avrebbe dovuto applicarsi dal periodo di paga di ottobre, ma lo stesso dl ha fissato l’applicazione delle norme più favorevoli per il periodo d’imposta 2006 e per i successivi); la legge , a sua volta, stabilito il mantenimento della percentuale più bassa sempre per il periodo d’imposta 2006, cosicché l’incremento si sarebbe applicato dal periodo d’imposta 2007; ancora, il comunicato stampa del 21 marzo, considerando quanto deciso dal dl poi chiarito che l’applicazione della ritenuta alla fonte, in caso di attribuzione dell’auto in uso promiscuo, dovesse avvenire sulla base della percentuale del 30%.

 

La circolare chiarisce che il termine “acconto”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, deve intendersi riferito alle ritenute applicate dal sostituto in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche. A tal proposito, va ricordato come nella determinazione del reddito d’impresa venga fissata una deducibilità parametrata all’importo che costituisce reddito in capo al lavoratore dipendente con le medesime modalità temporali. Pertanto, per il periodo d’imposta 2006 l’ammontare deducibile dal reddito d’impresa è pari al 30%, calcolato sulla base forfettizzata di 15 mila chilometri, ossia pari alla quota di reddito in capo al lavoratore dipendente. In sintesi, l’auto in uso promiscuo al dipendente e al collaboratore fa reddito, ai fini delle ritenute per l’anno in corso, nella percentuale del 30% anziché del 50%. E’ su tale ridotta percentuale che andranno, quindi, effettuate le ritenute alla fonte recuperando l’eventuale eccedenza già determinata, anche in sede di conguaglio e in relazione ai rapporti di lavoro cessati.

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