La normativa comunitaria prevede l’obbligo del rilascio del certificato di legislazione applicabile (modello A1) per tutti i lavoratori che operino negli Stati che applicano la normativa comunitaria e che si trovino in una delle fattispecie lavorative espressamente disciplinate dai regolamenti stessi.
Le disposizioni sull’esercizio dell’attività lavorativa in più Stati si applicano ad un gran numero di lavoratori e, tra questi, anche ai lavoratori dei trasporti internazionali.
Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 1605 del 12 aprile 2017, ha fornito alcuni chiarimenti.
L’Istituto sottolinea che la situazione di distacco ricorre in tutti i casi in cui l’attività svolta all’estero di autotrasporto abbia carattere occasionale e temporaneo e venga esercitata esclusivamente nello Stato di occupazione (Stato di distacco).
Viceversa la situazione di lavoratore che esercita un’attività in più Stati ricorre, per l’appunto, in tutti i casi in cui l’attività viene esercitata abitualmente in più Stati.
In tale ipotesi, nel caso in cui l’attività si estenda a un nuovo Stato occorre richiedere un nuovo modello A1.
Chiarisce il messaggio che le disposizioni comunitarie prevedono un limite di durata, pari a 24 mesi, esclusivamente per le situazioni di distacco.
Mentre per il lavoratore che esercita un’attività in più Stati, la certificazione rimane valida fino a quando la situazione del lavoratore non subisce variazioni rispetto a quella valutata al momento del rilascio della certificazione stessa.
Per la richiesta del modello A1 sono previste modalità differenti a seconda che si tratti di distacco o di situazioni di lavoro in più Stati membri:
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