Aumento di capitale in natura: imposta principale con obbligo solidale del notaio
Pubblicato il 24 marzo 2011
Con sentenza n.
6606 del 23 marzo 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Fisco avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva dato ragione ad un notaio che si era opposto ad una richiesta di pagamento dell'imposta di registro per un atto di aumento di capitale di una società.
Il professionista si era difeso sostenendo che l'imposta proporzionale sull'aumento di capitale mediante conferimenti in natura doveva essere qualificata quale imposta complementare e suppletiva e non come imposta principale.
Diversa la posizione degli Ermellini secondo cui, vista la contestualità tra la delibera e la sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'imposta di specie doveva essere qualificata proprio come principale con il conseguente obbligo solidale del notaio.
La Cassazione, ricordando quanto rilevato dalla Corte di giustizia in materia, ha anche precisato che, comunque, il tributo non dev'essere versato “
fintantoché il conferimento in parola non rivesta carattere certo”.