Aumenti, diminuzioni e novità in materia di decurtazione dei punti patente

Pubblicato il 13 settembre 2010
Si segnala che le nuove norme del Codice della strada (Legge n. 120 del 2010, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010), hanno introdotto alcune modifiche applicative in ordine al regime della decurtazione dei punti della patente di guida. 

Nel dettaglio, accanto alla previsione della decurtazione di due punti per chi, ai sensi dell'articolo 158, c. 2, lett. g) del Codice della strada, parcheggi negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, è stata ora introdotta un'ulteriore decurtazione di due punti per chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide senza avere il contrassegno per invalidi o facendone un uso improprio. 

Nei casi di rilevazione di eccesso di velocità, si evidenzia una diminuzione da 5 a 3 dei punti decurtati per le violazioni accertate di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h; da 10 a 6 in caso di velocità tra i 40 e 60 km/h oltre il limite consentito. 

Aumentano, per contro, i punti tolti in caso di mancata precedenza ai pedoni che transitano su attraversamenti pedonali (si passa dagli attuali 5 ad 8 punti) e quelli decurtati per i conducenti che, sulle strade prive di attraversamenti pedonali, non diano la precedenza ai pedoni che hanno già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata. 

Per chi, infine, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade o strade extraurbane principali inverta il senso di marcia o attraversi lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorra la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito non si applica più la decurtazione di 10 punti scattando, per contro, direttamente la revoca della patente.
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