In caso di accoglimento della proposta applicativa di misure di prevenzione personali, è necessaria una motivazione in positivo sul punto della attualità della pericolosità della decisione di primo grado qualora siano presenti elementi ritenuti indizianti circa la pregressa appartenenza del soggetto proposto ad una associazione di stampo mafioso?
E’ questo il quesito formulato dalla Prima Sezione penale di Cassazione con ordinanza n. 48441 del 23 ottobre 2017, e a cui dovranno rispondere le Sezioni Unite con riferimento alle prescrizioni contenute nel Codice antimafia in tema di misure di prevenzione personali.
I giudici rimettenti segnalano, in merito, la rilevanza del contrasto interpretativo attualmente esistente, e che l'adesione ai diversi e richiamati orientamenti “comporta un differente approccio in punto di struttura e modulazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale in un segmento di estrema rilevanza, rappresentato dall'ampiezza e dal contenuto delle argomentazioni in punto di attualità della pericolosità sociale”.
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