Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla questione dell’attribuzione, ai nuovi nati, del cognome materno.
Ciò si è reso necessario in seguito alla sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno, ritenendola lesiva del diritto al nome e dei principi di uguaglianza e non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del proprio cognome al figlio.
E’ dunque ora consentito ai genitori (coniugati o meno), attribuire di comune accordo il doppio cognome paterno e materno, al momento della nascita del figlio.
A tal proposito il Ministero – con circolare n. 7 del 14 giugno 2017 – ritiene opportuno chiarire che, in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere ai genitori interessati ulteriori oneri documentali (come ad esempio la prova dell’accordo circa l’attribuzione del doppio cognome), rispetto a quelli previsti dall'ordinamento.
Del resto - si legge tra l’altro nella circolare - la stessa disciplina circa l’attribuzione del nome (cui ai presenti fini si equipara quella di attribuzione del cognome) fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori.
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