La pubblicazione telematica di un atto è idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative.
Difatti, la pubblicazione sul sito istituzionale online dell’ente che adotta l’atto, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza.
L’effetto conoscitivo opponibile erga omnes della pubblicazione, ossia, deve poggiare su una specifica disciplina di legge.
E’ quanto precisato dal Consiglio di Stato nel testo della sentenza n. 5570 del 28 settembre 2018, con riferimento alla pubblicazione telematica degli atti di una pubblica amministrazione.
Detta pubblicazione – hanno sottolineato i giudici amministrativi - costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere, così, il termine decadenziale di impugnazione solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha accolto il motivo di impugnazione con cui gli appellanti avevano contestato il costrutto argomentativo contenuto in una decisione di primo grado e basato sul rilievo che pubblicazione di una delibera sul sito web aziendale fosse valsa ad integrare una valida modalità di conoscenza legale dell’atto, opponibile erga omnes.
Nell’impugnazione, era stato, per contro, osservato che la pubblicazione del provvedimento sul sito telematico dell’amministrazione non fosse idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione dell’atto, in quanto essa aveva integrato una semplice forma di pubblicità notizia.
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