Atto di recesso: possibile eliminarne gli effetti?

Pubblicato il 19 gennaio 2019

La Cassazione è di recente intervenuta in tema di atto di recesso e relativi effetti.

Ha in particolare ricordato come l'atto con il quale il contraente eserciti il recesso convenzionale o legale – che costituisce esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'articolo 1372, primo comma, del Codice civile - è immediatamente vincolante sia per l'emittente che per la controparte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti.

Di conseguenza, il recesso è irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, derivandone l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale.

Le parti, in accordo, possono far venire meno gli effetti

Ad ogni modo – ha precisato la Prima sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 1454 del 18 gennaio 2019 - l'irrevocabilità unilaterale del recesso non può comportare l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia, di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà.

E nel caso in cui si tratti di contratto in forma scritta ad substantiam, detto accordo deve risultare da atto scritto.

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