L’atto di certificazione della successione redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un “atto pubblico” e non “una decisione”.
In detto contesto, infatti, il notaio, non è un “organo giurisdizionale”.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue nel testo della sentenza depositata il 23 maggio 2019, con riferimento alla causa C-658/17, che verteva sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento UE n. 650/2012.
Quest’ultimo, si rammenta, è relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
I giudici europei si sono pronunciati sulla domanda pregiudiziale presentata nell’ambito di un procedimento avviato dall’erede di un cittadino polacco nei confronti del notaio, ai fini del rilascio di una copia di un atto di certificazione della successione rilasciato dal professionista.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".